Inutile si rivela il ricorso presentato dalla tutrice del minore per contestare la revoca dello stato di adottabilità che viene respinto in Cassazione. Ribadito il diritto del padre a riavere la custodia del figlio per dargli affetto e sostegno (morale e materiale).
Il conflitto tra «il diritto dell’uomo ad esercitare la propria capacità genitoriale» e «il diritto del figlio alla continuità affettiva», viene esaminato dai giudici che sottolineano l’importanza dei progressi compiuti dall’uomo che ha superato le vecchie problematiche connesse «ad uno stile di vita trasgressivo, improntato all’abuso di alcool e stupefacenti». Miglioramenti decisivi confermati dalle verifiche: «esito negativo dei controlli», ma anche «il suo atteggiamento positivo e interessato manifestato dopo il collocamento presso la prima famiglia d’appoggio».
Fondato, quindi, «il giudizio prognostico favorevole in ordine alla recuperata capacità genitoriale dell’uomo» e della revoca dello stato di adottabilità.
Non si tratta, dunque, di «violazione del diritto del minore alla continuità affettiva» con la coppia affidataria anche se vi è comunque «la necessità di adottare le misure idonee a garantirne la gradualità del reinserimento nella famiglia d’origine».