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Appaltatore e responsabilità dei vizi dell’opera

Quando vengono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria in un edificio, chi li esegue è responsabile di eventuali vizi dell’opera, fino a prova contraria. Questo è quanto ha ribadito la Cassazione Civile con la sentenza n. 36781 del 15 dicembre 2022.

Vediamo cosa è accaduto, perché è nata la controversia e quali sono le motivazioni che hanno portato i Giudici a tale soluzione.

Lavori di manutenzioni e vizi dell’opera: chi è responsabile

In questo articolo ci occupiamo di una disputa avvenuta tra un condominio e l’appaltatore incaricato di risolvere un problema di impermeabilizzazione dell’edificio. A conclusione dei lavori vengono riscontrati diversi e gravi difetti nell’esecuzione dell’opera, con conseguente richiesta di risarcimento nei confronti dell’esecutore. 

Questi rifiuta tale responsabilità, dichiarando di essere stato mero esecutore delle direttive impartite dalla committente, la quale aveva insistito per portare avanti i lavori in questione, pur essendo stata avvertita dall’appaltatore stesso circa la non idoneità di talune scelte esecutive. 

La Corte d’Appello si pronuncia a favore dell’appaltatore, sollevandolo da ogni responsabilità, ma il condominio ricorre in Cassazione. 

Secondo quest’ultimo, in sede di Appello non è stato considerato che l’appaltatore è considerato responsabile per i difetti dell’opera «anche nel caso in cui l’ingerenza e le istruzioni del committente ne abbiano limitato l’autonomia e la discrezionalità, a meno che non sussista qualche indice, la cui prova spetta allo stesso appaltatore».

Infatti, l’appaltatore ha il dovere di controllare i criteri generali della tecnica relativi al lavoro affidatogli ed è, pertanto, obbligato a controllare la fattibilità del progetto. Questo vuol dire che, nel momento in cui le istruzioni impartite dal committente siano errate, è tenuto a manifestare la propria contrarietà e a dichiarare di essere stato indotto ad eseguirle solo in qualità di nudus minister. 

Solo in questo modo può essere riconosciuto esente da ogni responsabilità. In mancanza di tale prova di contrarietà, pertanto, viene caricato della responsabilità contrattuale e dall’obbligazione di risultato, senza poter chiamare il progettista o il committente in concorso di colpa.

Per maggiori informazioni, contattaci al n. 091585864, o manda una mail a info@studiolegaleacp.it oppure ancora su Skype, aggiungendo l’account studiolegaleacp, un nostro esperto sarà a tua completa disposizione.

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