Approvato dalla Camera il Decreto “svuota carceri”

In data 4 febbraio 2014, è arrivata dalla Camera la fiducia al governo sul Decreto Legge n.146 del 23 dicembre 2013 contenente “misure urgenti in tema di tutela dei diritti dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria” (c.d. decreto svuota carceri) con 347 sì e 200 no. Il “contorno” è stata tutta una serie di proteste più o meno civili da parte dei leghisti-che come previsto hanno votato no-secondo i quali si tratterebbe di un decreto “libera criminali” e “libera mafiosi”.

Ma vediamo quali sono le principali novità apportate dal decreto in questione.

 Braccialetti elettronici. Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola, non piu’ l’eccezione. Oggi, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescrive solo se necessari; da domani dovra’ prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso concreto) non ne escluda la necessita’. Si rovescia cioe’ l’onere motivazionale, con l’obiettivo di assicurare un controllo piu’ costante e capillare senza ulteriore aggravio per le forze di polizia.

 Legge 309/90. Sono state introdotte delle modifiche alla legge 309/90- Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza- e, nello specifico, agli artt. 73 comma 5 e 94 comma 5.

Il primo è stato modificato in questi termini: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”. Per completezza espositiva appare doveroso riportare la vecchia formulazione dell’art 73 comma 5, che così recitava: “Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’ delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da uno a sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000”.

Viceversa, l’art 94, comma 5, legge 309/90 che si pronunciava sull’affidamento in prova al servizio sociale- “L’affidamento in prova al servizio sociale non puo’ essere disposto, ai sensi del presente articolo, piu’ di due volte”- è stato abrogato.

 Legge 26 luglio 1975, n. 35. A subire delle modifiche è  sono stata anche la legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta (L. 26 luglio 1975, n. 354). Si va dall’ampliamento della platea di destinatari dei reclami in via amministrativa a maggiori garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti.

Si riportano, senza commento, gli articoli interessati:

Art. 35. (Diritto di reclamo).

I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale, al direttore dell’ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia;

2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto;

3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti;

4) al Presidente della giunta regionale;

5) al magistrato di sorveglianza;

6) al Capo dello Stato”.

Art 35-bis (Reclamo giurisdizionale).

1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilità della richiesta a norma dell’articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso anche all’amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.

2. Il reclamo di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a) è proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l’annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l’attualità del pregiudizio, ordina all’amministrazione di porre rimedio.

4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito.

5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta:

a) ordina l’ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;

b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito;

c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo;

d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza è sempre ammesso ricorso per Cassazione per violazione di legge”.

Art 47, comma 3-bis.

L’affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.

Art 47, comma 4.

L’istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.”;

 Liberazione anticipata speciale. Di notevole importanza, inoltre, appare l’intervento legislativo sulla disciplina della liberazione anticipata. Il suddetto decreto, infatti, prevede che per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata, prevista dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

Statuisce, inoltre, che ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

 Detenzione domiciliare. Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi.

 Espulsione detenuti stranieri. E’ ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Non solo vi rientra (come e’ oggi) lo straniero che debba scontare 2 anni di pena, ma anche chi e’ condannato per un delitto previsto dal testo unico sull’immigrazione purche’ la pena prevista non sia superiore nel massimo a 2 anni e chi è condannato per rapina o estorsione aggravate. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza, viene velocizzata già dall’ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.

 Garante nazionale dei detenuti. Infine, è stato istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, denominato «Garante nazionale», ed è stato prorogato, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, il termine per l’adozione, per l’anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall’articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall’articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalità e dell’entità delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l’anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, e per l’individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all’esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari.

 

Leave a Reply