Tutto quello che c’è da sapere su estinzione, pagamento e cancellazione della tua ipoteca
Indice
L'iscrizione di un'ipoteca può essere revocata, ma la procedura per estinguere il debito richiede un accordo tra il creditore e il debitore.
Questa possibilità è valida solo tra soggetti privati e non riguarda le pubbliche amministrazioni, che devono invece applicare le stesse regole a tutti i contribuenti. Infatti l'Agente per la riscossione esattoriale non ha il potere di negoziare la cancellazione del debito con un contribuente o di concedere vantaggi speciali rispetto agli altri, a meno che non siano presenti criteri definiti dalla legge. Pertanto, per richiedere la cancellazione di un'ipoteca da parte dell'Agenzia Entrate devono essere soddisfatte le condizioni previste dalla legge o deve essere dimostrato che l'iscrizione stessa dell'ipoteca è illegittima.
L'ipoteca è una misura cautelare, una sorta di precauzione adottata dal creditore per proteggere i propri interessi nel caso in cui il bene, oggetto dell'ipoteca, venga trasferito. In pratica, se l'immobile dovesse essere venduto, donato o passare ad altro proprietario per successione o eredità, il nuovo proprietario si troverebbe con l'ipoteca anche se non ha nulla a che vedere con il debito iniziale.
Comunque, il creditore gode del “privilegio” dell’ipoteca, ovvero ha diritto ad essere soddisfatto prima di qualsiasi altro creditore, nel caso in cui l'immobile venga pignorato e messo all'asta. Pertanto, eventuali altri creditori senza diritto di ipoteca potranno essere pagati solo dopo che il ricavato è stato utilizzato per soddisfare il creditore ipotecario.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di iscrivere un'ipoteca sui beni di un contribuente nel caso in cui quest'ultimo abbia accumulato un debito significativo dovuto a cartelle non pagate. Tuttavia, affinché ciò avvenga, il debito deve raggiungere almeno la somma di 20.000 euro.
Come abbiamo visto, l’ipoteca precede la fase del pignoramento che è uno strumento a garanzia del creditore. Tale fase non è obbligatoria e affinché venga richiesta, anche in caso di debiti con l’Agente della Riscossione, è necessario che sussistano determinati presupposti. In molti casi, basta l’ipoteca stessa a garanzia del debito.
Come tutte le ipoteche, anche quella dell’Agenzia dell’Entrate ha un’efficacia massima di 20 anni. Alla scadenza, se il debito non è stato estinto, può essere rinnovata per un altro ventennio. Può anche capitare che l’Agenzia dell’Entrate dimentichi di rinnovare l’ipoteca e in quel caso l’immobile torna libero. L’estinzione però non esclude che possa nuovamente essere iscritta una nuova ipoteca, qualora il debito esista ancora. Infatti anche l’estinzione dell’ipoteca non esclude però una successiva iscrizione della stessa (a debito ancora non saldato).
Come abbiamo già scritto, la prima condizione è che il debito maturato sia superiore a 20mila euro. L’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa che, però non può essere pignorata.
L’Agenzia delle Entrate, prima di attivare l’ipoteca, deve avvisare il creditore che ha 30 giorni di tempo per estinguere il debito.
In caso di mancato preavviso o mancato rispetto dei termini di 30 giorni, l’ipoteca è illegittima.
In caso di più proprietari, se l’immobile è dunque cointestato, il valore dell’ipoteca non può superare il valore della porzione dell’immobile del debitore.
Sì, il contribuente può evitare l’ipoteca in tre modi:
1) chiedere una dilazione o rateazione del pagamento: in questo caso tutte le misure cautelari, pignoramento compreso, vengono sospese;
2) estinguere il debito;
3) impugnare, entro 30 giorni, il preavviso di ipoteca con un ricorso attraverso il quale si chiede al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto.
Per poter procedere al pignoramento devono essere necessariamente soddisfatti i seguenti requisiti:
1) mentre per l’ipoteca il debito deve essere superiore a 20mila euro, per poter pignorare un immobile il debito deve essere di almeno 120mila euro e il valore di tutti gli immobili di proprietà del contribuente deve superare 120mila euro;
2) si può accendere un’ipoteca su qualsiasi immobile, ma non si può procedere al pignoramento della prima casa del debitore; abitazione civile o luogo di residenza del debitore e non deve essere accatastato in A/8 e A/9;
3) per il pignoramento, a differenza dell’ipoteca, non serve alcun preavviso, ma è necessaria la notifica del pignoramento stesso.
L’ipoteca può perdere la sua efficacia, ma solo in uno dei seguenti casi:
- pagamento del debito, anche a rate, e in questo caso l’ipoteca viene cancellata solo dopo il versamento dell’ultima rata;
- annullamento a seguito di accoglimento di ricorso;
- mancato rinnovo alla scadenza dei 20 anni;
- vendita all’asta dell’immobile a seguito di pignoramento.
Come abbiamo già visto, in alcuni casi, l’ipoteca attivata dall’Agenzia dell’Entrate è illegittima. E, nei seguenti casi, può essere dunque contestata tramite ricorso:
- quando non vi è stato notificato preavviso di ipoteca;
- quando viene iscritta prima dello scadere dei 30 giorni del preavviso di ipoteca;
- quando il debito è inferiore a 20mila euro;
- quando iscritta per cartelle esattoriali mai notificate;
- quando le cartelle esattoriali risultano già prescritte o annullate dal giudice;
- quando il contribuente ha chiesto e ottenuto una rateazione del debito o la sospensione della cartella.
Tutto quello che c’è da sapere su estinzione, pagamento e cancellazione della tua ipoteca
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L'iscrizione di un'ipoteca può essere revocata, ma la procedura per estinguere il debito richiede un accordo tra il creditore e il debitore.
Questa possibilità è valida solo tra soggetti privati e non riguarda le pubbliche amministrazioni, che devono invece applicare le stesse regole a tutti i contribuenti. Infatti l'Agente per la riscossione esattoriale non ha il potere di negoziare la cancellazione del debito con un contribuente o di concedere vantaggi speciali rispetto agli altri, a meno che non siano presenti criteri definiti dalla legge. Pertanto, per richiedere la cancellazione di un'ipoteca da parte dell'Agenzia Entrate devono essere soddisfatte le condizioni previste dalla legge o deve essere dimostrato che l'iscrizione stessa dell'ipoteca è illegittima.
L'ipoteca è una misura cautelare, una sorta di precauzione adottata dal creditore per proteggere i propri interessi nel caso in cui il bene, oggetto dell'ipoteca, venga trasferito. In pratica, se l'immobile dovesse essere venduto, donato o passare ad altro proprietario per successione o eredità, il nuovo proprietario si troverebbe con l'ipoteca anche se non ha nulla a che vedere con il debito iniziale.
Comunque, il creditore gode del “privilegio” dell’ipoteca, ovvero ha diritto ad essere soddisfatto prima di qualsiasi altro creditore, nel caso in cui l'immobile venga pignorato e messo all'asta. Pertanto, eventuali altri creditori senza diritto di ipoteca potranno essere pagati solo dopo che il ricavato è stato utilizzato per soddisfare il creditore ipotecario.
Anche l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di iscrivere un'ipoteca sui beni di un contribuente nel caso in cui quest'ultimo abbia accumulato un debito significativo dovuto a cartelle non pagate. Tuttavia, affinché ciò avvenga, il debito deve raggiungere almeno la somma di 20.000 euro.
Come abbiamo visto, l’ipoteca precede la fase del pignoramento che è uno strumento a garanzia del creditore. Tale fase non è obbligatoria e affinché venga richiesta, anche in caso di debiti con l’Agente della Riscossione, è necessario che sussistano determinati presupposti. In molti casi, basta l’ipoteca stessa a garanzia del debito.
Come tutte le ipoteche, anche quella dell’Agenzia dell’Entrate ha un’efficacia massima di 20 anni. Alla scadenza, se il debito non è stato estinto, può essere rinnovata per un altro ventennio. Può anche capitare che l’Agenzia dell’Entrate dimentichi di rinnovare l’ipoteca e in quel caso l’immobile torna libero. L’estinzione però non esclude che possa nuovamente essere iscritta una nuova ipoteca, qualora il debito esista ancora. Infatti anche l’estinzione dell’ipoteca non esclude però una successiva iscrizione della stessa (a debito ancora non saldato).
Come abbiamo già scritto, la prima condizione è che il debito maturato sia superiore a 20mila euro. L’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa che, però non può essere pignorata.
L’Agenzia delle Entrate, prima di attivare l’ipoteca, deve avvisare il creditore che ha 30 giorni di tempo per estinguere il debito.
In caso di mancato preavviso o mancato rispetto dei termini di 30 giorni, l’ipoteca è illegittima.
In caso di più proprietari, se l’immobile è dunque cointestato, il valore dell’ipoteca non può superare il valore della porzione dell’immobile del debitore.
Sì, il contribuente può evitare l’ipoteca in tre modi:
1) chiedere una dilazione o rateazione del pagamento: in questo caso tutte le misure cautelari, pignoramento compreso, vengono sospese;
2) estinguere il debito;
3) impugnare, entro 30 giorni, il preavviso di ipoteca con un ricorso attraverso il quale si chiede al giudice la sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto.
Per poter procedere al pignoramento devono essere necessariamente soddisfatti i seguenti requisiti:
1) mentre per l’ipoteca il debito deve essere superiore a 20mila euro, per poter pignorare un immobile il debito deve essere di almeno 120mila euro e il valore di tutti gli immobili di proprietà del contribuente deve superare 120mila euro;
2) si può accendere un’ipoteca su qualsiasi immobile, ma non si può procedere al pignoramento della prima casa del debitore; abitazione civile o luogo di residenza del debitore e non deve essere accatastato in A/8 e A/9;
3) per il pignoramento, a differenza dell’ipoteca, non serve alcun preavviso, ma è necessaria la notifica del pignoramento stesso.
L’ipoteca può perdere la sua efficacia, ma solo in uno dei seguenti casi:
- pagamento del debito, anche a rate, e in questo caso l’ipoteca viene cancellata solo dopo il versamento dell’ultima rata;
- annullamento a seguito di accoglimento di ricorso;
- mancato rinnovo alla scadenza dei 20 anni;
- vendita all’asta dell’immobile a seguito di pignoramento.
Come abbiamo già visto, in alcuni casi, l’ipoteca attivata dall’Agenzia dell’Entrate è illegittima. E, nei seguenti casi, può essere dunque contestata tramite ricorso:
- quando non vi è stato notificato preavviso di ipoteca;
- quando viene iscritta prima dello scadere dei 30 giorni del preavviso di ipoteca;
- quando il debito è inferiore a 20mila euro;
- quando iscritta per cartelle esattoriali mai notificate;
- quando le cartelle esattoriali risultano già prescritte o annullate dal giudice;
- quando il contribuente ha chiesto e ottenuto una rateazione del debito o la sospensione della cartella.
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