La dichiarazione mendace fatta per l’accesso al pubblico impiego deve essere valutata ai fini del licenziamento per verificare che il provvedimento preso corrisponda alla gravità del comportamento, qualora la presentazione dei falsi documenti non avrebbero inciso sul requisito che avrebbe impedito la stessa assunzione. Lo sostiene la Corte di Cassazione nella sentenza 18699/19, depositata l’11 luglio.
A seguito di dichiarazione mendaci in sede di autocertificazione da parte di un dipendente, la Corte d’Appello di Torino confermava la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata l’impugnativa del licenziamento, senza preventivo avvio della procedura disciplinare.
Nel dettaglio, l’uomo aveva dichiarato di non aver mai avuto a suo carico condanne penali, in relazione all’assunzione nel comparto scuola come docente.
La Corte, di fatto, stabiliva che l’uomo avrebbe subito il provvedimento disciplinare decadendo dall’incarico a causa della falsa dichiarazione sostitutiva e tale decisione non dovrebbe essere considerata una sanzione, ma un’effettiva conseguenza della mancanza dei requisiti richiesti e delle dichiarazioni mendaci.
Il docente, dunque, ricorre in Cassazione: denuncia che una dichiarazione “oggettivamente “mendace non è sufficiente per l’applicazione della decadenza. Il provvedimento deve essere preso solo se l’incarico non sarebbe stato assegnato senza la predetta dichiarazione. Inoltre afferma che non sia stato tenuto conto della data delle condanne non dichiarate e della estinzione dei reati, del certificato a lui rilasciato dal casellario e dunque della sua buona fede.
La Corte di Cassazione, in tema di licenziamento per dichiarazione mendace, concorda con il ricorrente: conta l’accertamento della falsa dichiarazione rispetto all’assunzione. Riguardo al caso delle condanne penali, il provvedimento disciplinare può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace si riferiscano a condanne che non permettevano in ogni caso l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego. In altre parole, le false dichiarazioni per l’accesso al pubblico impiego sono causa di decadenza del ruolo ricoperto (nullità del contratto), se tali infedeltà comportino la carenza di un requisito per l’accesso al pubblico impiego e dunque per l’instaurazione del rapporto di lavoro.
In definitiva, per tali ragioni, il ricorso deve essere accolto.
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