L’art. 1022 del Codice Civile regola il diritto di abitazione. Di cosa si tratta? Il diritto di abitazione è un diritto reale che permette a una persona (e alla sua famiglia) di occupare un immobile di proprietà di un altro individuo per un dato periodo di tempo.
Tale diritto può essere esercitato sia tramite la stipula di un contratto, pubblico o privato, sia a seguito di usucapione o testamento.
Ne è un caso il diritto di abitazione che spetta al coniuge di un defunto per successione ereditaria, così come al coniuge a cui vengono affidati i figli dopo una separazione.
Il beneficiario del diritto di abitazione può anche non risiedere nella casa a lui assegnata, entro i limiti dei 20 anni. Egli è tenuto, in ogni caso, a provvedere alle spese di manutenzione ordinaria dell’immobile e al pagamento di spese e tributi, compreso l’IMU.
Il diritto di abitazione può decadere con il decesso del beneficiario o con una esplicita rinuncia.
Altri casi di decadenza del diritto sono:
- la prescrizione (non utilizzo del bene per 20 anni);
- il “perimento del bene”, ovvero crollo o demolizione dell’immobile;
- una revoca del giudice, in caso di concessione tramite provvedimento giudiziario.
Differenze tra diritto di abitazione e usufrutto
Si può pensare che il diritto di abitazione non sia altro che un usufrutto, ma in realtà tra i due istituti giuridici ci sono delle differenze sostanziali.
Innanzitutto, l’usufrutto può essere concesso su qualsiasi tipo di immobile, anche commerciale, mentre il diritto di abitazione riguarda solo gli immobili a uso abitativo e con il solo scopo di residenza, cioè non è possibile trarne profitto.
L’usufrutto può essere concesso sia a persone fisiche che giuridiche, mentre il diritto di abitazione spetta solo a persone fisiche.
Diritto abitazione nella casa coniugale
In caso di separazione, divorzio o decesso, il coniuge può mantenere il diritto di abitazione sulla casa già occupata.
Se un individuo proprietario di un immobile muore, il coniuge ottiene il diritto di abitazione della casa attraverso la successione ereditaria, con valenza vita natural durante, anche nei casi in cui l’eredità debba essere divisa tra più eredi.
Per far valere tale diritto, però, è necessario che i coniugi siano regolarmente sposati al momento del decesso.
In caso di avvenuta separazione o divorzio, invece, è in genere il giudice a decidere se applicare tale diritto. In genere questo avviene nel caso in cui il coniuge non proprietario ottiene l’affidamento dei figli.
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