L’art 41 del D.L. 69/2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, pubblicato in G.U. lo scorso 21 giugno) modifica l’art 184 bis del D.lgs. 152 del 2006 (Sottoprodotto), introducendo il nuovo comma 2 bis, il quale prevede espressamente che la nuova normativa in tema di terre e rocce da scavo, prevista dalD.M. 161/2012, dovrà applicarsi esclusivamente agli inerti provenienti da opere e/o cantieri soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale. L’unica eccezione riguarda i materiali derivanti da attività di escavo di fondali marini o da posa in mare di cavi e condotte, la cui disciplina è data dagli artt 109 e ss. del T.U.A.
Inoltre, l’art 41, comma 3, del D.L. 69/2013, semplifica la disciplina dei materiali di riporto di cui al D.L. 2/2012, convertito con modificazioni dalla L. 28/2012 (Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale). Le nuove disposizioni chiariscono ora la definizione delle matrici materiali di riporto, specificandone la composizione, e prevede inoltre che le stesse siano soggette a test di cessione affinché possano essere considerate come sottoprodotti o rimosse dal luogo di scavo.
Il D.L. 2/2012, oggetto delle recenti modifiche, forniva indicazioni sull’interpretazione autentica dell’articolo 185 del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti (art. 3), indicava la corretta interpretazione del parola “suolo”, contenuta nel T.U.A. (D.lgs 152/2006), precisando che sono riferibili anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo fornendo esso stesso la definizione di matrici materiali di riporto, ovvero “i materiali eterogenei, come disciplinati dal decreto di attuazione dell’art 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, utilizzabili per la realizzazione di riempimenti e rilevati, non assimilabili, per caratteristiche geologiche e stratigrafie al terreno in situ, all’interno dei quali possono trovarsi materiali estranei.”