Con il D.L. del 10 dicembre 2013, n. 136, il Legislatore ha finalmente introdotto una fattispecie autonoma di reato in relazione alla illecita combustione di rifiuti.
Com’è noto, negli ultimi tempi, l’attenzione delle istituzioni si è rivolta sempre più spesso al fenomeno dei rifiuti, soprattutto nei riguardi dei territori maggiormente esposti a situazioni di emergenza sanitaria, ambientale, economica e della legalità (V. la Campania, la Puglia o la Sicilia).
Il Governo ha quindi deciso, forse per una nuova consapevolezza, o forse per le diverse pressioni giunte da più fronti, o ancora forse perché non si poteva continuare a restare ciechi di fronte all’evidenza, di continuare su siffatta strada cercando di proteggere i propri “sudditi” da continui e reiterati attentati alla salute conseguenti ai sempre più frequenti fenomeni di inquinamento.
Orbene, tra le fonti più feroci di contaminazione devono essere sicuramente annoverate le emissioni scaturenti dalla combustione incontrollata dei rifiuti. A siffatta condotta non era mai stata assegnata un’autonoma rilevanza penale, restando al più confinata all’interno dell’alveo delle semplici sanzioni amministrative, salvo la eventuale rilevanza più grave della condotta in relazione all’evento scaturito (ad es. incendio art 423 c.p.).
Con l’art 3 del citato Decreto Legge, invece, è stato annunciato l’inserimento, all’interno del D. Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), della seguente norma:
«Art. 256-bis. (Combustione illecita di rifiuti). – 1. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate e’ punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni.
2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all’articolo 255, comma 1, in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.
3. La pena e’ aumentata di un terzo se i delitti di cui al comma 1 siano commessi nell’ambito dell’attivita’ di un’impresa o comunque di un’attivita’ organizzata.
4. La pena e’ aumentata se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti di cui al comma 1 sono confiscati ai sensi dell’articolo 259, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea al reato, la quale provi che l’uso del bene e’ avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area sulla quale e’ commesso il reato, se di proprieta’ dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
6. Si applicano le sanzioni di cui all’articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e).».
Come si nota, il primo comma, salvo che il fatto non costituisca di per sé più grave reato, delinea due diverse condotte criminose legate alla natura del rifiuto: la prima, sanzionata con la reclusione da due a cinque anni, riguarda chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate; la seconda, prevede la stessa condotta con riferimento però ai rifiuti pericolosi, in questo caso la reclusione è aumentata da tre a sei anni.
Alla stessa pena soggiace chi abbandona o deposita rifiuti (art 255, comma 1, D.lgs 152/2006) al fine della successiva combustione di questi.
Le suddette pene dovranno essere eventualmente aumentate fino ad un terzo, qualora le condotte delineate vengano tenute nell’ambito di un’attività di impresa, ovvero aumentate nel caso in cui il territorio sul quale viene bruciato il rifiuto è interessato da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.255 (ovvero lo sia stato nei cinque anni precedenti)
Infine, il quinto comma prevede che i mezzi di trasporto utilizzati per la commissione dei delitti de quibus dovranno essere sottoposti a confisca, in linea con quanto disposto dall’articolo 259, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 in tema di traffico illecito di rifiuti. Tale sanzione potrà essere evitata solamente se il mezzo di trasporto appartenga a persona estranea al reato, sul quale tuttavia incomberà l’onere di dimostrare che l’uso del bene è avvenuto a sua insaputa e in assenza di un proprio comportamento negligente. Nel caso di sentenza di condanna o di sentenza ex art 444 c.p.p (Patteggiamento), anche l’area sulla quale è stato commesso il reato sarà obbligatoriamente sottoposta a confisca se di proprietà dell’autore o del compartecipe, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.
Se i rifiuti sottoposti a combustione sono esclusivamente residui vegetali provenienti da aree verdi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento a tremila euro (art 255, comma 1, D.lgs 152/2006).
Questa la nuova previsione normativa in tema di combustione illecita di rifiuti.
Come si evince chiaramente dalle nuove disposizioni, il governo ha inteso orientarsi verso una più incisiva repressione delle condotte in oggetto, nell’interesse della salute dei cittadini, dell’ambiente, delle risorse e della produzione agroalimentare, nonché per garantire la continuità degli interventi di bonifica già avviati.
Adesso si dovrà aspettare la pronuncia delle Camere sulla conversione del Decreto Legge, dando così la possibilità di valutare i primi effetti che comporterà l’applicazione della nuova normativa, “aggiustando il tiro” ove necessario