Cos’è un testamento olografo
Il testamento olografo, è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, su qualsiasi supporto cartaceo, senza la necessaria presenza di un notaio o di testimoni.
La materia è regolata dall’art. 602 del codice civile il quale specifica che il testamento olografo” deve essere scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore”.
Quali sono i requisiti del testamento olografo
–Autografia: il documento (detto anche scheda testamentaria) in cui sono contenute le volontà del testatore deve essere redatto integralmente dalla sua mano al fine di garantire che le disposizioni siano riferibili alla volontà del testatore medesimo. Ad esempio qualora nel testo si trovasse una parola scritta da una mano diversa, il testamento sarebbe nullo. Non è riconosciuto come tale un testamento olografo scritto a macchina o stampato al computer. Questo per evitare che sussistano dei dubbi sulla reale provenienza delle sue scelte.
-Data: è un elemento importantissimo perché accerta la capacità del testatore nel momento in cui fu redatto il testamento. Deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno e può essere apposta in ogni parte della scheda.
-Sottoscrizione: l’apposizione della firma del testatore, è condizione necessaria per l’individuazione dell’autore dell’atto. Secondo l’art. 602 c.c. essa “deve essere posta alla fine delle disposizioni”.
Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore. Quindi può andare bene anche uno pseudonimo a condizione che faccia riconoscere senza ombra di dubbio il testatore.
Invalidità, revoca e modifica del testamento olografo
Chiunque abbia interesse diretto può impugnare un testamento per invalidità.
L’azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al Tribunale competente, citando tutti gli altri eredi.
La legge prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo: la nullità e l’annullabilità.
Secondo quanto previsto dall’art. 606 c.c., il testamento è nullo ad esempio quando manca la sottoscrizione (manca quindi la firma del testatore) e può essere impugnato senza limiti di tempo, mentre è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) da parte di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data attuazione alle disposizioni testamentarie.
Il testamento, inoltre, essendo un atto mortis causa, produce i suoi effetti solo dopo la morte del testatore e quindi può essere da lui revocato o modificato, fino al suo ultimo istante di vita.
Infatti, così come il testamento è una manifestazione di volontà da parte del testatore, lo stesso può dirsi anche per la sua revoca o modifica
Concretamente, si può decidere tra:
-la revoca del precedente testamento senza volerne scrivere uno nuovo (magari in attesa di prendere decisioni più ponderate).
In tal caso: o si distruggono fisicamente tutte le copie del testamento olografo già scritto, oppure si scrive di mano propria una dichiarazione al fine di togliere ogni efficacia e valore al testamento precedentemente redatto (ad esempio: «Io sottoscritto… nel pieno delle mie facoltà fisiche e mentali, dichiaro di annullare e togliere ogni valore al mio testamento del … le cui copie ho consegnato a….»).
-la modifica del precedente testamento con uno completamente nuovo o con delle disposizioni solo in parte diverse. In tal caso il testatore si può limitare a scrivere un nuovo testamento in cui indica le sue nuove volontà. In alternativa può scrivere un nuovo testamento a integrazione del precedente in cui indica solo le disposizioni che si intendono modificate.
Pubblicazione del testamento olografo
Per dare esecuzione al testamento è necessario che quest’ultimo venga pubblicato da parte di un Notaio.
La legge, infatti, stabilisce che chiunque sia in possesso di un testamento olografo è obbligato, non appena avuta notizia della morte del testatore, a consegnarlo ad un Notaio perché proceda alla sua pubblicazione.
L’occultamento di un testamento olografo costituisce reato.
Il Notaio dovrà dare comunicazione dell’esistenza delle volontà testamentarie ai beneficiari indicati nel documento, dei quali conosca il domicilio.
Una volta pubblicato, il testamento ha esecuzione.
Può capitare che un soggetto interessato non sia a conoscenza dell’avvenuto deposito o pubblicazione di un testamento olografo (perché magari non inserito fra i beneficiari nelle disposizioni testamentarie), in tal caso è possibile rivolgersi al Consiglio distrettuale Notarile del luogo di morte del testatore, chiedendo di indagare presso gli iscritti se un tale testamento sia stato depositato o pubblicato.
Come contestare l’autenticità di un testamento olografo
In seguito ad una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 12307/2015, confermata anche dalla sentenza n. 4848 del 24.2.2017) si ritiene che per contestare l’autenticità del testamento olografo, si debba proporre domanda di “accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria”, provando i fatti posti a fondamento della richiesta.
Non basta quindi, limitarsi a disconoscere il testamento, ma occorre dimostrare specificatamente la non provenienza del documento da parte di chi apparentemente ne risulta l’autore.
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dove e’ opportuno conservare un voluto testamento olografo nel incertezza che non venga occultato o eliminato.
Per abitudine,forse non saggi,alle volte firmo nome ecognome ed altre volte la sola iniziale del nome ed il cognome per intero,come risolvere.
Buonasera, è sempre importante conservare il testamento in un luogo sicuro ( ad esempio cassaforte) e magari farne più copie.
Per quanto riguarda la firma, la stessa deve essere apposta per intero e di proprio pugno.
Cordiali saluti,
Con un testamento olografo, posso escludere la mia ex moglie dai miei beni, lasciando tutto ai mie figli? (Sono separato)
Buongiorno,
solamente il divorzio permette di “escludere” l’ex coniuge dal proprio testamento perchè elimina definitivamente il vincolo coniugale. In caso di seprazione, invece, i diritti successori non vengono meno e pertanto l’ex coniuge avrà diritto alla propria quota di legittima. Ciò a meno che la separazione non sia avvenuta con “addebito”. In questo caso il coniuge al quale è stata addebitata la separazione perde i diritti successori e non potrà vantare diritti sul patrimonio relitto.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
non capisco cosa intenda con l’espressione “esercitare la successione”.
Sicuramente il testamento può essere impugnato per lesione di legittima dagli eredi legittimari entro dieci anni dalla pubblicazione.
Cordiali saluti
I parenti del testatore possono esercitare la successione per invalidare un tes5amento olografo redatto in favore di una persona ricevente non imparenta5a??
Buongiorno,
se in un testamento dichiarassi di lasciare tutto a mia moglie, non rispettando la quota di legittima (ignorando mia madre) verrà comunque considerato valido parzialmente (nel senso che otterrebbe tutto tranne la quota di legittima spettante a mia madre) o verrà considerato nullo?
Buongiorno,
in caso di violazione della quota di legittima il testamento non è nullo, ma il legittimario pretermesso può impugnarlo con l’azione di riduzione della legittima.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
Mario Rossi ha fatto testamento olografo nel quale esprime la volontà che alla sua morte l’immobile X vada a Salvatore Bianchi.
Mario Rossi viene a mancare e viene fatta la successione.
Salvatore Bianchi ha rinvenuto il testamento solamente dopo parecchi anni dalla morte/successione di Mario Rossi.
Salvatore Bianchi porta il testamento ad un notaio per la pubblicazione.
Il testamento è ancora valido?
Gli eredi legittimi sono tenuti a restituire a Salvatore Bianchi l’immobile X citato nel testamento?
Se è si , c’è un limite entro il quale presentare il testamento?
Grazie molte
Giuseppe
Buongiorno,
il testamento è valido e la successione testamentaria prevarrà su quella legittima (fatta salva ovviamente la eventale lesione della quota spettante ai legittimari).
L’unico limite è il termine decennale per l’accettazione dell’eredità che per giurisprudenza consolidata decorre dalla data di morte del de cuius e non dalla eventuale scoperta del testamento.
Cordiali saluti
Grazie mille.
Gentilissimi.
I miei più cordiali saluti
Sono amministratore di sostegno di mio figlio disabile. Alla mia morte posso escludere alcune proprietà dall’asse ereditario di mio figlio per lasciarle ad altre persone della famiglia ?
Buonasera,
In caso di morte dell’intera famiglia (genitori +figli) il testamento è possibile intestarlo agli eredi di uno dei 2 genitori in quanto non si hanno rapporti con la famiglia dell’altro genitore?
Buongiorno,
la riserva di legittima esiste esclusivamente nei confronti del coniuge, dei figli e, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti.
Nel caso in cui nessuno dei detti legittimari fosse in vita, la riserva di legittima viene meno ed il testatore può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio.
Cordiali saluti.
Salve mi scuso per l’errore precedente,
volevo sapere se la firma del testamento può essere anche illeggibile perché comunque è la firma del testatore riconducibile ad altri documenti in vita. Oppure deve essere per forza leggibile?
Grazie,
Alex
Buonasera,
non è previsto quale requisito di validità del testamento olografo che la firma sia leggibile, ma è sufficiente che essa valga a designare con certezza la persona del testatore.
Se quindi la detta firma, per quanto illegibile, sia comunque ricondubibile al testatore il testamento è valido
Cordiali saluti.
Buongiorno,
mia zia non sposata, era l’unica componente rimasta in vita della famiglia con 5 fratelli. Non sono più vivi né genitori ne altri fratelli. Ci sono solo 5 nipoti: 3 di un fratello, 2 di un altro. I restanti non erano sposati e non avevano figli. Quindi la zia era da parte di padre. In vita ha fatto un primo testamento olografo, in piena libertà e ha scritto che lasciava una parte a tutti e 5 i nipoti.
Successivamente ha modificato il testamento olografo, in quanto pressata dai miei cugini per fargli lasciare una parte di soldi, perché secondo loro, sarebbe stato l’affitto che avrebbe dovuto pagare visto che lei abitava in un appartamento che prima era del nonno (padre per la zia) ma che poi è passato ai miei cugini. Nel testamento ultimo, i nipoti ereditieri sono tre e non tutti e 5. Si può impugnare il testamento? se si con quale motivazione?
Buongiorno,
in realtà Sua zia poteva disporre liberamente del proprio patrimonio, non sussistendo eredi legittimi.
La riserva di legittima infatti esiste esclusivamente nei confronti del coniuge, dei figli e, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti.
Nel caso in cui nessuno dei detti legittimari fosse in vita, la riserva di legittima viene meno ed il testatore può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio.
Pertanto, gli eventuali motivi per impugnare il testamento potrebbero rilevarsi nella mancanza di uno dei requisiti di validità dello stesso (autografia, sottoscrizione e data) oppure nel caso in cui sia possibile dimostrare il vizio della volontà del testatore (es. quando il testamento sia futto di errore, violenza o dolo).
Cordiali saluti.
Grazie mille per la risposta.
Cordiali saluti
Chiedo scusa per la richiesta particolare però se possibile vorrei una delucidazione in merito alla seguente problematica.
Mio nonno paterno vive con me da anni, non ha rapporti con i figli, per lui ci sono solo io. La mera parte economica non mi interessa (anzi spero spenda tutti i suoi soldi in viaggi appena riapriranno le mete estere), ciò che mi preme è sapere se dovesse fare testamento lasciando a me nipote (ci sono altri 2 nipoti con cui non ha rapporti) la decisione dopo la sua dipartita per quanto concerne tumulazione e funerale, se pubblicato dal notaio avrebbe un vero valore legale? La mia domanda nasce dal fatto che la tomba di famiglia(pagata dal nonno) è intestata a mia zia che già mi ha promesso di non firmare per la tumulazione. Pertanto vorrei poter decidere io cosa fare e magari tumularlo in una tomba nuova da me pagata, ma non essendo erede diretto ho paura che i due figli (tra i quali mio padre con i quali non ho rapporti) faranno qualche “casino” (passatemi il termine) che non finirà mai. Chiedo scusa per il disturbo e vi ringrazio anticipatamente per le delucidazioni.
Buonasera,
il testamento -qualunque esso sia- può tranquillamente contenere anche le disposizoni funerarie.
Per essere sicuri che alle stesse venga data esecuzione potrà anche essere e nominato un esecutore testamentario (ad esempio Lei) che concretamente potrà attivarsi per la loro attuazione.
Cordiali saluti.
Buongiorno, la zia di mia moglie ha redatto un testamento olografo dove lascia tutto a mia moglie, questa zia che non ha marito e figli , ha una sola sorella che non è citata nel testamento .
Vorrei sapere se comunque di diritto spetta alla sorella una quota parte dei beni .
Grazie della gentile risposta .
Buongiorno,
la zia può disporre liberamente del proprio patrimonio, non sussistendo eredi legittimi.
La riserva di legittima infatti esiste esclusivamente nei confronti del coniuge, dei figli e, in mancanza di questi ultimi, degli ascendenti.
Nel caso in cui nessuno dei detti legittimari fosse in vita, la riserva di legittima viene meno ed il testatore può disporre liberamente di tutto il proprio patrimonio.
Cordiali saluti
Salve, il mio compagno vorrebbe fare testamento ed escludere la sua ex moglie e i suoi familiari ma non è divorziato è un problema?
Buongiorno,
finchè non interverrà il divorzio il coniuge separato manterrà gli stessi diritti successori del coniuge non separato (a meno che la separazione non sia avvenuta con addebito) .
Cordiali saluti.
Buongiorno,
io e mio marito abbiamo redatto un testamento olografo, dove lui lascia tutto a me e io a lui (non abbiamo figli). La mia domanda è, nel momento in cui i miei suoceri moriranno, alle sorelle di mio marito spetta qualcosa???
Cordiali Saluti
Buonasera,
per i fratelli e le sorelle non è prevista riserva di legittima e pertanto gli stessi possono essere esclusi dalla successione.
Cordiali saluti
Buongiorno,
mio fratello è morto non sposato e senza figli. Siamo rimasti in 4 fratelli, attualmente non è conosciuta la presenza di un testamento e non abbiamo intrappreso alcuna azione di successione vista la recente scomparsa. Possiamo accedere alla richiesta di documentazione bancaria attraverso una – Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà – in modo comune o individuale?
Molte grazie e distinti saluti.
Buonasera,
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio viene normalmente accettata dalle banche.
Tuttavia,poichè non tutti gli istituti di credito seguono lo stesso iter, è sempre meglio informarsi in filiale.
Cordiali saluti.
Buonasera,
io e il mio compagno (siamo conviventi non sposati) abbiamo redatto un testamento olografo nominandoci eredi universali, lui lascia tutto a me e io a lui (non abbiamo figli, lui ha un fratello con figli e io sono figlia unica). Nel caso in cui uno di noi dovesse morire e i nostri genitori fossero ancora in vita, spetterebbe loro qualcosa?
Ringraziamo.
Cordiali Saluti
Buongiorno,
se chi muore non lascia figli legittimi né naturali, ma ascendenti a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio (art 538 cc). Se oltre agli ascendenti è in vita anche il coniuge a quest’ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (art 544 cc).
Cordiali saluti.