Tra gli obblighi del datore di lavoro, nell’ambito di un rapporto lavorativo, ex art. 2087 c.c., si annovera la tutela dell’integrità fisica e della dignità del lavoratore, considerati questi come diritti inviolabili della persona.
(Tribunale di Lanciano, sez. Lavoro, sentenza n. 111/19; depositata il 23 settembre)
Diritto di tutela della dignità del lavoratore? La vicenda

La vicenda coinvolge un operaio al quale è stato violato il diritto di tutela della dignità del lavoratore. Impiegato a tempo pieno e indeterminato in una s.p.a., durante il suo turno di lavoro di produzione, il dipendente ha avvertito il bisogno di recarsi alla toilette e ha azionato il dispositivo di chiamata/emergenza al fine di potersi allontanare dalla postazione di lavoro cosi come prevedeva la procedura. Nessuno, in risposta alla sua richiesta, si è recato alla sua postazione. L’impiegato ha cercato, per quanto possibile, di non abbandonare la sua postazione senza autorizzazione, ma giunto allo stremo della resistenza, mentre si recava alla toilette, non è riuscito ad evitare di minzionarsi nei pantaloni. Inoltre gli è stato negato di cambiarsi immediatamente (poteva farlo solo durante la pausa dopo parecchie ore) rimanendo in tal condizione dinanzi ai colleghi.
Evidente il ricorso del lavoratore che ha richiesto di accertare la lesione del diritto alla dignità della persona sul luogo di lavoro e condannata la società al risarcimento del danno subito.
Violazione della personalità morale del lavoratore: obbligo di risarcimento?