L’assemblea condominiale richiede la presenza del proprietario

Con l’ordinanza n. 10824 del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un condomino che chiedeva l’annullamento di una delibera assunta durante un’assemblea condominiale a cui era stato chiamato a partecipare, erroneamente, il precedente proprietario del suo appartamento. Vediamo i fatti.

L'assemblea condominiale richede la presenza del proprietario

Chi convocare all’assemblea condominiale

Secondo i giudici di primo e secondo grado, l’obbligo di avvisare tutti i condòmini ai fini di una valida costituzione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 1136, comma 6, c.c., sarebbe stato adempiuto poiché erano stati convocati tutti i condòmini noti all’amministratore e individuati nel registro anagrafico condominiale.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione non ha condiviso questa interpretazione, sottolineando che l’amministratore di condominio è tenuto a svolgere le indagini necessarie per assicurare una regolare convocazione dell’assemblea e che “all’assemblea condominiale deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all’amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa”.

Ciò significa che, anche se il nuovo proprietario non ha comunicato formalmente al condominio il suo acquisto dell’immobile, l’amministratore deve fare tutto il possibile per individuare l’effettivo titolare del diritto di proprietà e convocarlo all’assemblea.

Il principio della pubblicità immobiliare e quello dell’effettività

Secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, il principio della pubblicità immobiliare e quello dell’effettività prevalgono su ogni apparenza di titolarità. Ciò significa che non è sufficiente convocare all’assemblea il proprietario che risulta formalmente registrato nel registro anagrafico condominiale, ma è necessario individuare l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’immobile.

In altre parole, se un condomino ha acquistato un’unità immobiliare, anche se non ha comunicato formalmente l’acquisto al condominio, deve essere convocato all’assemblea come effettivo titolare del diritto di proprietà.

Questo vale anche nel caso in cui il precedente proprietario sia stato convocato per errore.

L’obbligo dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio ha l’obbligo di convocare all’assemblea tutti i condòmini noti e individuati nel registro anagrafico condominiale, ma anche di fare le opportune indagini per individuare l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’immobile.

Perché la presenza del proprietario effettivo è così importante in un’assemblea condominiale? La risposta è semplice: il proprietario effettivo è colui che ha i diritti e gli obblighi legati alla proprietà dell’immobile, come la partecipazione alle assemblee, la possibilità di voto, la partecipazione alle decisioni relative alle spese e alle riparazioni dell’edificio, e così via.

Se il proprietario effettivo non è presente all’assemblea, la sua voce non viene ascoltata, il che può portare a decisioni che potrebbero non essere nell’interesse della proprietà.

L’assemblea condominiale richiede la presenza del proprietario

Con l’ordinanza n. 10824 del 24 aprile 2023, la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato da un condomino che chiedeva l’annullamento di una delibera assunta durante un’assemblea condominiale a cui era stato chiamato a partecipare, erroneamente, il precedente proprietario del suo appartamento. Vediamo i fatti.

L'assemblea condominiale richede la presenza del proprietario

Chi convocare all’assemblea condominiale

Secondo i giudici di primo e secondo grado, l’obbligo di avvisare tutti i condòmini ai fini di una valida costituzione dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 1136, comma 6, c.c., sarebbe stato adempiuto poiché erano stati convocati tutti i condòmini noti all’amministratore e individuati nel registro anagrafico condominiale.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione non ha condiviso questa interpretazione, sottolineando che l’amministratore di condominio è tenuto a svolgere le indagini necessarie per assicurare una regolare convocazione dell’assemblea e che “all’assemblea condominiale deve essere convocato l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’unità immobiliare, indipendentemente dalla avvenuta comunicazione all’amministratore della eventuale vicenda traslativa ad essa relativa”.

Ciò significa che, anche se il nuovo proprietario non ha comunicato formalmente al condominio il suo acquisto dell’immobile, l’amministratore deve fare tutto il possibile per individuare l’effettivo titolare del diritto di proprietà e convocarlo all’assemblea.

Il principio della pubblicità immobiliare e quello dell’effettività

Secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione, il principio della pubblicità immobiliare e quello dell’effettività prevalgono su ogni apparenza di titolarità. Ciò significa che non è sufficiente convocare all’assemblea il proprietario che risulta formalmente registrato nel registro anagrafico condominiale, ma è necessario individuare l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’immobile.

In altre parole, se un condomino ha acquistato un’unità immobiliare, anche se non ha comunicato formalmente l’acquisto al condominio, deve essere convocato all’assemblea come effettivo titolare del diritto di proprietà.

Questo vale anche nel caso in cui il precedente proprietario sia stato convocato per errore.

L’obbligo dell’amministratore di condominio

L’amministratore di condominio ha l’obbligo di convocare all’assemblea tutti i condòmini noti e individuati nel registro anagrafico condominiale, ma anche di fare le opportune indagini per individuare l’effettivo titolare del diritto di proprietà dell’immobile.

Perché la presenza del proprietario effettivo è così importante in un’assemblea condominiale? La risposta è semplice: il proprietario effettivo è colui che ha i diritti e gli obblighi legati alla proprietà dell’immobile, come la partecipazione alle assemblee, la possibilità di voto, la partecipazione alle decisioni relative alle spese e alle riparazioni dell’edificio, e così via.

Se il proprietario effettivo non è presente all’assemblea, la sua voce non viene ascoltata, il che può portare a decisioni che potrebbero non essere nell’interesse della proprietà.

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