LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE NON CORRISPOSTE DAL DATORE DI LAVORO E I MEZZI DI TUTELA PER IL LAVORATORE

Ecco una breve guida su cosa sono le differenze retributive non corrisposte dal datore di lavoro e i mezzi a tutela del lavoratore.

Nel mondo del lavoro, un’ipotesi in cui spesso ci si ritrova vittima di contenzioso riguarda il pagamento (o anche il mancato pagamento) di quegli elementi di retribuzione non corrisposti dal datore di lavoro (come ad esempio le mensilità aggiuntive o il T.F.R. o anche le maggiorazioni per lavoro straordinario ecc.)
Siamo così di fronte alle “differenze retributive”, in altre parole sono quelle somme di denaro che spettano al lavoratore e che non gli sono state effettivamente liquidate, riferibili a periodi lavorativi pregressi computabili a partire dal mese precedente a quello di contestazione.

Siamo più chiari, per differenze retributive possiamo intendere:
– L’erogazione di una retribuzione base inferiore a quella prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria;
– Il mancato riconoscimento del passaggio ad una qualifica o ad un livello superiore come previsto nei vari C.C.N.L.;
– Le differenze retributive causate da un errato inquadramento contrattuale del lavoratore;
– Le differenze retributive dovute alla mancata applicazione di scatti d’anzianità;
– La mancata erogazione di tutto o parte del T.F.R. al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
– Il mancato riconoscimento delle ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore;
– errori di calcolo nella busta paga legati ad una o più voci o ai calcoli fiscali.

Per ottenere il riconoscimento di quanto dovuto il lavoratore dipendente deve inoltrare al datore di lavoro (o all’ufficio risorse umane, nel caso di una struttura aziendale complessa) una comunicazione scritta, determinata e dettagliata delle voci e dei relativi importi che ha già eventualmente ricevuto e che ancora deve ricevere a titolo di arretrati.

E’ importante ricordare, tuttavia, che il nostro ordinamento fissa dei “paletti” temporali entro cui esercitare il nostro diritto, pena la sua prescrizione. Questo limite inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Anche il diritto del lavoratore a ottenere quanto dovuto incontra tali limiti temporali fissati dalla legge (art. 2934, comma I, Cod. Civ.).

Il Codice Civile – con lo specifico riguardo ai crediti da retribuzione – prevede due tipi di prescrizione:
– La prescrizione breve o estintiva, di cinque anni per il reclamo delle differenze retributive e, in generale, per tutte le indennità spettanti al lavoratore per la cessazione del rapporto di lavoro (art. 2948 Cod. Civ.).
– La prescrizione presuntiva di un anno o tre anni:
a) un anno per le retribuzioni pagate con cadenza non superiore al mese (il riferimento è soprattutto agli eventuali errori di calcolo della busta paga);
b) tre anni per le retribuzioni corrisposte con cadenza superiore al mese (ad esempio la tredicesima mensilità, la quattordicesima e le altre retribuzioni aggiuntive).

In questa sede, infine, è importante ricordare che si prescrive in un anno:
– il diritto degli insegnanti per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore
– il diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese (art. 2955 Cod. Civ.).

Qualora la contestazione scritta del lavoratore – anche per mezzo del proprio legale – non abbia effetti, è possibile promuovere una conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL).
In questo caso, se la controparte (datore di lavoro/azienda) intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto.
Entro i 10 giorni successivi al deposito la commissione fissa l’udienza per la conciliazione che deve essere tenuta entro i 10 giorni. Se ciò non si verifica, ciascuna delle parti può adire l’autorità giudiziaria entro il termine dei 60 giorni.
Se non si raggiunge un accordo, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la risoluzione bonaria della controversia.

Se la proposta non è accettata senza adeguata motivazione il Giudice del Lavoro ne terrà conto in sede di giudizio che rimane l’ultima risorsa a disposizione del lavoratore per ottenere quanto dovuto.

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5 Responses
  1. scavone giuseppe

    buongiorno io svolgo lavoro di magazziniere presso un azienda ,nel coomercio il mio inquadramento
    e di 5 livello ,ma scrutando nel contratto ho rilevato che dovrei essere inquadrato da un 4 livello
    è corretto? posso anche richiedere tutti gli arretrati?

    1. Buongiorno,
      in caso di assegnazione ad un livello inferiore rispetto alle mansioni svolte è certamente possibile richiedere l’adeguamento. Il termine massimo (prescrizione) entro cui è possibile chiedere il pagamento delle differenze retributive è di cinque anni. Tale termine decorre diversamente a seconda delle dimensioni dell’azienda che l’ha assunta (più o meno di quindici dipendenti).
      Cordiali saluti

  2. giuseppe fiore

    Buongiorno io svolgo lavoro di responsabile amministrativo presso una società di costruzioni, il 31/03/2022 vorrei dimettermi per andare in pensione.
    Da un primo esame del mio TFR ho verificato che l’importo dello straordinario, che ho ttutti i mesi per un ammontare di c/a 475,00 euro non è conteggiato. Posso firmare con riserva e richiedere il riconteggio del mio TFR?
    Inoltre dalle mie buste paga non si è mai capito quante ferie e ROL mi spettano e quante di queste sono state usufruite, anche di questo ho fatto un prospetto e mi risulterebbero 940 ore tra ferie e ROL che non sono state retribuite.
    Il CCNL di lavoro è imprese edili e affini.

    1. Buonasera,
      il lavoratore può richiedere il pagamento delle differenze retributive anche successivamente alla interruzione del rapproto lavorativo.
      Il termine massimo (prescrizione) entro cui è possibile chiedere il pagamento dei permessi retribuiti (ROL) e delle ferie è di dieci anni in quanto trattasi di un inadempimento contrattuale del datore di lavoro e quindi ha natura risarcitoria e non retributiva e decorre in costanza di rapporto. Mentre il termine di precsrizione per richiedre il pagamento del TFR è di cinque anni.
      Cordiali saluti.

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