Come si decide che è arrivato il momento di sospendere l’assegno di mantenimento del figlio studente, quando è fuoricorso? Un ragazzo che studia con molta probabilità non può considerarsi ancora autosufficiente, motivo per cui ha necessità di essere sostenuto economicamente dai genitori.
Per questo la legge italiana sostiene che, in caso di separazione dei genitori, anche quando il figlio è ormai maggiorenne, se è ancora impegnato negli studi e non è in grado di provvedere a se stesso con il proprio lavoro, ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento.
Infatti, sempre secondo la giurisprudenza italiana, la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve tenere conto di diversi fattori, quali:
- l’età del figlio;
- il livello di competenza professionale conseguito;
- l’impegno verso la ricerca di un’occupazione;
- la condotta personale tenuta verso l’emancipazione.
Questo è quanto emerso dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 32727 del 7 novembre 2022. Vediamo i fatti che hanno portato alla decisione dei giudici.
Figlio studente fuoricorso: fino a quando il mantenimento
La questione portata dinanzi alla Cassazione parte dalla richiesta di un ragazzo maggiorenne di continuare a ricevere il mantenimento dal padre, in quanto ancora studente.
Il richiedente, in particolare, si è trovato a dover interrompere gli studi universitari in seguito a una precedente sentenza della Corte territoriale. Questa, vista la maggiore età del ragazzo, aveva ritenuto giusto liberare il padre dall’obbligo di contribuire, nella misura del 70%, al pagamento delle tasse universitarie.
Gli ermellini accolgonoil ricorso e danno le loro motivazioni a riguardo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
Come aveva già ribadito la Cassazione con le sentenze n. 12952/2016, n. 5088/2018 e n. 17183/2020, “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell’avente diritto»
Questo significa che l’obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo, ma deve continuare finché il genitore possa provare che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica.
In questi termini, la sospensione del sussidio potrebbe essere effettuata nel momento in cui la persona è nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, ma non ne trae utile profitto per sua colpa o per sua scelta.
Detto in altri termini, un figlio non ha più diritto a essere mantenuto dai genitori se si dimostra disinteressato a emanciparsi, pur potendo.
Nel caso in questione, però, la Corte d’Appello aveva sostenuto, commettendo un errore di valutazione, che fosse onere della madre e del figlio provare che non esistevano le condizioni per pagare autonomamente gli studi universitari al posto del padre. Così agendo, il ragazzo si era trovato a poter portare avanti gli studi, diventando uno studente fuoricorso.
Per questi motivi, il ricorso viene accolto.
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