Modifiche al Codice di Procedura Civile introdotte con il D.L. 69/2013

Il D.L. 21 Giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto del Fare) ha apportato modifiche al Codice di Procedura Civile e alle Disposizioni di attuazione che risultano così aggiornati.

 

 

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69

Art. 70. Intervento in causa del pubblico ministero

Il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d’ufficio:

1)        nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;

2)        nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;

3)        nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;

4)        Numero abrogato dall’art. 2, L. 11 agosto  1973, n. 533;

5)        negli altri casi previsti dalla legge.

Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. (1)

Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse. (2)

(1)       Le presenti disposizioni, come modificate dal D.L. 69/2013, si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione instaurati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di con- versione del citato D.L. 69/2013.

(2)       La Corte costituzionale, con la sentenza 214/1996, ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non prescrive l’intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino «provvedimenti relativi ai figli», nei sensi di cui all’art. 9 della legge n. 898 del 1970 e all’art. 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992.

 

 

Art. 185-bis – Proposta di conciliazione del giudice

Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della pro- posta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

 

 

Art. 380-bis – Procedimento per la decisione sull’inammissibilità del ricorso e per la decisione in camera di consiglio

Il relatore della sezione di cui all’art. 376, primo comma, primo periodo, se appare possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia.

Il presidente fissa con decreto l’adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l’adunanza, il decreto e la relazione sono notificati agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre i cinque giorni prima, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

Se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell’articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa es- sere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall’articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

(1) Le nuove norme, introdotte dal D.L. 69/2013, si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione instaura- ti a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 69/2013

 

 

Art. 390. – Rinuncia

La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all’udienza, o siano notificate le conclusioni scritte dal pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. (1)

La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.

L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

(1) Le nuove norme, introdotte dal D.L. 69/2013, si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione instaura- ti a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato D.L. 69/2013

 

 

Art. 420. – Udienza di discussione della causa

Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procurato- re è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perento- rio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli artico- li 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’artico- lo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.

A  tutte  le  notificazioni  e  comunicazioni  occorrenti provvede l’ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 645. – Opposizione

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto.

In seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire. (1)

(1) Le presenti disposizioni, come modificate dall’art. 78 del D.L. 69/2013, si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell’art. 643 c.p.c., ultimo comma, successivamente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato D.L. 69/2013.

 

Art. 648. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, (1) l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’art. 642. Il giudice concede l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

(1)       Le presenti disposizioni, come modificate dall’art. 78 del D.L. 69/2013, si applicano ai procedimenti instaurati, a norma dell’art. 643 c.p.c., ultimo comma, successiva- mente al 22 giugno 2013, data di entrata in vigore del citato D.L. 69/2013.

 

 

Art. 791-bis. – Divisione a domanda congiunta

Quando non sussiste controversia sul diritto alla divisione né sulle quote o altre questioni pregiudiziali gli eredi o condomini e gli eventuali creditori e aventi causa che hanno notificato o trascritto l’opposizione alla divisione possono, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, domandare la nomina di un notaio avente sede nel circondario al quale demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso deve essere trascritto a norma dell’articolo 2646 del codice civile. Si procede a norma degli articoli 737 e seguenti. Il giudice, con decreto, nomina il notaio eventualmente indicato dalle parti e, su richiesta di quest’ultimo, nomina un esperto estimatore.

Quando risulta che una delle parti di cui al primo comma non ha sottoscritto il ricorso, il notaio rimette gli atti al giudice che, con decreto, dichiara inammissibile la domanda e ordina la cancellazione della relativa trascrizione. Il decreto è reclamabile a norma dell’art. 739.

Il notaio designato, sentite le parti e gli eventuali creditori iscritti o aventi causa da uno dei partecipanti che hanno acquistato diritti sull’immobile a norma dell’art. 1113 del codice civile, nel termine assegnato nel decreto di nomina predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita. Alla vendita dei beni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al professionista delegato di cui al Libro III, Titolo II, Capo IV. Entro trenta giorni dal versamento del prezzo il notaio predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell’avviso per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Sull’opposizione il giudice procede secondo le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo I, Capo III bis; non si applicano quelle di cui ai commi secondo e terzo dell’art. 702-ter. Se l’opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali e rimette le parti avanti al notaio.

Decorso il termine di cui al quinto comma senza che sia stata proposta opposizione, il notaio deposita in cancelleria il progetto con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al notaio per gli adempimenti successivi.

Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile

Art. 118. – Motivazione della sentenza

La motivazione della sentenza di cui all’art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa. Nel caso previsto nell’art. 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

La scelta dell’estensore della sentenza prevista nell’art. 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

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