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Le norme antiusura in ambito dei contratti di mutuo bancario sono rivolte a sanzionare la richiesta da parte delle banche di somme definite “usurarie”. Tali norme si applicano anche agli interessi moratori, dove la mancata ricomprensione del T.e.g.m. (Tasso effettivo globale medio) non preclude l’applicazione dei decreti ministeriali della legge n. 108 del 1996 (art. 2 comma 1).

Il principio è stato affrontato nuovamente dalla Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n. 145 del 4 gennaio 2023, nell’ambito di un ricorso accolto contro la precedente decisione della Corte d’Appello di Lecce. Ecco i dettagli della vicenda. 

Interessi moratori e norme antiusura: il caso

Il protagonista di questa disputa è un individuo il quale ricorre in tribunale per chiedere di dichiarare nulle le clausole del contratto di mutuo riguardanti gli interessi corrispettivi e quelli moratori, in quanto il loro cumulo era superiore al tasso di soglia. 

Chiede, inoltre, di condannare la banca alla restituzione degli interessi precedentemente pagati e di quelli da versare in futuro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello respingono la richiesta, ritenendo che i decreti del Ministero con cui sono individuati i tassi effettivi globali medi non riguardano anche gli interessi moratori, perché collegati all’inadempienza del singolo e non a tutti i sottoscrittori di mutui.

Così il caso arriva in Corte di Cassazione, dove i motivi del ricorso vengono ritenuti fondati e la decisione rinviata a un nuovo esame. 

Le motivazioni della Cassazione

I Giudici Supremi ricordano che le Sezioni Unite hanno stabilito, con la sentenza n. 19597/2020, che le norme antiusura vanno applicate anche agli interessi moratori, come descritto all’inizio di questo post. 

In pratica, il tasso-soglia viene dato dal T.e.g.m., incrementato della maggioranza media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l’aggiunta dei punti percentuali previsti quale ulteriore margine di tolleranza dall’ art. 2, comma 4, l. n. 108/1996 . 

Accertata l’usurarietà si applicherà poi l’art. 1815, comma 2 c.c. «di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell’art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all’interessato la scelta di far valere l’uno o l’altro rimedio».

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