CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III, 04/02/2014, n. 5470

RIFIUTI. Terre e rocce da scavo e materiali di risulta da demolizione. Trattamento congiunto, Qualifica di sottoprodotti Esclusione Attività e autorizzazioni, Disciplina vigente Art.186, 208, 214 e 256, c.1, lett. A), D. Lgs. n.152/2006.

La sentenza in esame aggiunge un ulteriore tassello alla disciplina delle terre e rocce da scavo che, seppure sottoposta recentemente ad una importante opera di riforma (dal D.M. n. 261/2012, modificato dalla legge n. 98/2013 di conversione del D.L. cd. “del Fare”) continua a lasciare spazio a molteplici e variegate interpretazioni.

Com’è noto il D.lgs n. 152/2006 ha stabilito la non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo (cfr. artt. 186, 208, 214 e 256, comma I, lettera A, T.U. Ambientale).

Tale distinzione è stata poi ripresa e fatta propria da una consolidata giurisprudenza di legittimità (tra le altre appaiono degne di nota in questo senso Cass. Sez. III, 13/09/2013 e Cass. Sez. III, 12/06/2008 n. 37280; quest’ultima – in particolare –  si è pronunciata nel senso che le terre e rocce da scavo devono essere distinte dai materiali di risulta da demolizione, in quanto mentre lo scavo ha per oggetto il terreno, la demolizione ha per oggetto un edificio o, comunque, un manufatto costruito dall’uomo).

Nel caso in esame, non rileva, pertanto, la questione della qualificazione come sottoprodotti (e non rifiuti) dei materiali costituiti da terre e rocce da scavo (né, quindi, la nuova disciplina derivante dall’art. 41-bis della legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. n. 69/2013 (cd. decreto del Fare), che introduce nell’ordinamento alcune disposizioni tese a disciplinare l’utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal D.M. 10 agosto 2012, n. 161, recante il regolamento per la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo), atteso che, oltre terre e rocce da scavo propriamente definibili come tali, nell’impianto della società di cui l’imputato risultava amministratore venivano trattati, per sua stessa ammissione, materiali di risulta edile, diversi dalle terre e rocce da scavo, con conseguente necessità dell’autorizzazione prevista dalla legge.

Fonte: Ambientediritto.it

CASS. PEN. Sez. III 04.02.2014 n. 5470

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