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Grazie alla clausola “pari facoltà di rimborso” è possibile ottenere il rimborso di buoni fruttiferi postali cointestati nonostante la morte di uno dei cointestatari. Questo è quanto è stato ribadito con la sentenza della Corte di Cassazione n. 1278 del 17 gennaio 2023

La vicenda

Il caso di cui parliamo in questo articolo vede per protagonisti una donna e suo nonno, cointestatari di buoni fruttiferi postali. Alla morte del nonno, la donna si vede rifiutare il rimborso degli stessi, in quanto, secondo Poste Italiane, veniva a mancare la clausola di pari facoltà di rimborso. 

La stessa società condizionava la riscossione delle somme dovute alla presentazione della dichiarazione di successione e al rilascio di quietanza congiunta di tutti gli eredi. La donna ricorre in Tribunale per far valere i propri diritti. 

Rimborso di buoni fruttiferi con clausola “pari facoltà di rimborso”

La clausola “pari facoltà di rimborso” permette ad ogni cointestatario dello stesso buono di poter ottenere le somme che vi sono depositate, in tutto o anche solo in parte, senza il consenso degli altri cointestatari.

Questo modifica la precedente disciplina relativa ai libretti di risparmio postale, per cui, quando uno degli intestatari viene a mancare, è possibile ottenere il rimborso solo con presentazione di quietanza di tutti gli aventi diritto. 

Infatti, i Giudici Supremi chiamati a concludere questa diatriba hanno precisato che, al decesso di un cointestatario di BFP, l’altro deve essere in grado di avere il rimborso dell’intera somma in deposito, senza presentare altra documentazione.

La clausola “pari facoltà”, infatti, prevede il rimborso del titolo ai cointestatari, anche senza autorizzazione degli altri soggetti cointestatari.

Nel caso in questione, invece, Poste Italiane aveva applicato le disposizioni normative previste per i libretti di risparmio postale, secondo cui con il decesso di uno dei titolari, viene richiesta la quietanza di tutti i partecipanti al rimborso.

Va ricordato, tuttavia, che già la precedente ordinanza n. 21822 dell’11 luglio 2022 aveva spiegato che la natura del BFP contestati “a vista” con la clausola “pari facoltà di rimborso”, non prevede la necessità di richiedere la quietanza sottoscritta da tutti.

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