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Per provare un fatto è sempre necessario avere dei testimoni oculari? In questo articolo ci occupiamo di un caso che vede per protagonista una signora che, mentre camminava in strada, viene colpita da alcuni calcinacci caduti accidentalmente da un balcone. 

La donna, avendo riportato delle ferite alla testa, si reca in ospedale, dove viene medicata. Passato lo choc iniziale, decide di agire per vie legali e di citare in giudizio la proprietaria dell’appartamento dal cui balcone sono caduti i calcinacci che l’hanno colpita.

L’iter giuridico del caso

Arrivati in tribunale, la richiesta di risarcimento danni presentata dalla signora viene respinta per mancanza di testimoni oculari. In pratica, i giudici di primo grado stabiliscono che il fatto non può essere provato in assenza di testimonianze certe. 

I giudici in Appello, invece, sono di parere opposto. La loro decisione scaturisce dal fatto che, seppur vero che nessuno aveva visto come erano avvenuti i fatti nel momento in cui sono accaduti, ci sono comunque testimonianze attendibili che devono essere prese in considerazione. 

In particolare, la signora porta a testimoniare un soggettoche aveva trovato la donna sanguinante con del ghiaccio in testa e l’aveva personalmente accompagnata in ospedale. Lo stesso uomo dichiara che, nel momento in cui si era fermato, aveva notato la presenza di alcuni calcinacci a terra, i quali si erano evidentemente staccati dalla pavimentazione del balcone.

Il secondo testimone è un vigile intervenuto sul posto, il quale conferma di aver visto gli stessi calcinacci e la donna ferita e di aver ascoltato il racconto dei fatti da parte dell’altro testimone. 

L’importanza dei testimoni oculari 

Partendo da queste testimonianze e da quella della vittima stessa, i giudici di Appello ritengono che le prove fornite siano sufficienti per dichiarare il fatto raccontato assolutamente attendibile

In più, la proprietaria dell’appartamento, a sua discolpa, sosteneva che la donna si fosse ferita in un altro modo e che la caduta dei calcinacci fosse stata provocata intenzionalmente dal compagno della signora ferita, con il solo scopo di ottenere un risarcimento. 

Questa ipotesi viene ritenuta inverosimile, per cui la richiesta di risarcimento danni è accolta. 

Anche in Cassazione il ricorso viene respinto e la responsabilità della proprietaria dell’appartamento per i danni riportati dalla signora ferita viene confermata, in quanto custode delle cose che hanno cagionato il danno. 

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