Cosa succede quando una persona è vittima di sinistro stradale ma non è possibile rintracciare il colpevole. Con la sentenza del 12 luglio n. 21983, la Corte di Cassazione si è pronunciata al riguardo.
In particolare, la Suprema Corte ha affrontato il caso di un incidente stradale in cui un automobilista ha investito un motociclista in scooter e poi è scappato, facendo perdere le sue tracce. Ecco la vicenda nel dettaglio.
Sinistro stradale con responsabile ignoto: il caso
Nell’agosto del 2004 si verifica un incidente in cui un motociclista viene investito da un’auto che poi scappa senza prestare soccorso. La vittima cita in giudizio la propria assicurazione, chiedendo il risarcimento per i danni subiti.
Il Tribunale, in primo grado, rigetta la richiesta, adducendo il fatto che il motociclista avrebbe dovuto provvedere alla ricerca del suo investitore o, perlomeno, fornire prove del fatto che quest’ultimo non fosse reperibile.
La Corte d’Appello conferma la sentenza, rafforzando l’idea che l’onere probatorio spettante al danneggiato non fosse stato assolto.
Intanto,la vittima dell’incidente muore, ma la sua erede porta il caso di fronte alla Cassazione sulla base di due motivi.
I motivi del ricorso
Il caso arriva di fronte alla Corte di Cassazione in quanto la vittima (in questo caso la sua erede) ritiene che nelle precedenti decisioni dei giudici ci sia stato un errore di valutazione e di applicazione delle leggi in materia. Nello specifico, il giudizio della Corte d’Appello è errato nella parte in cui la mancata individuazione del colpevole da parte del ricorrente è stata ritenuta rilevante ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e non ai fini di un concorso di colpa. In più, è stato richiesto alla vittima un onere probatorio non richiesto dalla legge.
Sinistro stradale con responsabile ignoto: la decisione
La Suprema Corte accoglie il ricorso, chiarendo che in caso di sinistro stradale in cui il responsabile non viene identificato, non è dovere dell’investito ricercare il “pirata della strada”.
Secondo gli ermellini, «l’accertamento giudiziale non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima» (Cass. civ., n. 9873/2021).
La Corte d’Appello ha quindi commesso un errore nel non considerare l’indagine sull’effettiva dinamica del sinistro basandosi sul fatto che il danneggiato non ha potuto portare prove che portassero all’identificazione dell responsabile del sinistro,
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